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Sei in: Home > Le agevolazioni fiscali e gli incentivi 2019 spiegazione dettagliata

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI 2019

Di cosa si tratta

 

Per incentivare il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, è fondamentale guidare le scelte di amministrazioni, cittadini, progettisti, organizzazioni private e imprese verso la produzione di energia con modalità compatibili con l’ambiente e verso un consumo energetico più consapevole ed efficiente.

 

Il presente documento rappresenta una semplice guida introduttiva e non esaustiva in relazione all’impiego dei prodotti e sistemi energetici nell'ambito degli interventi incentivabili.

 

Si rimanda alla legislazione vigente ai fini della descrizione degli interi contenuti e della completa e corretta applicazione delle procedure previste per i diversi casi applicabili.

 

La realizzazione degli interventi deve avvenire nel rispetto delle previste disposizioni legislative nazionali, regionali e locali.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

 

Detrazione 50% o 36% per "ristrutturazioni edilizie" su edifici esistenti

 

La Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici.

 

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

 

•  50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

•  36%, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2020.

Cumulabilità con altre agevolazioni

 

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).

 

Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.

 

Infine, dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Pertanto, il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali.

Beneficiari

 

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Ripartizione/Durata incentivo

 

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Tipologia di edifici e interventi agevolabili

 

L’agevolazione fiscale è prevista per i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali esistenti.

 

I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

 

A. Quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

B. Quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.

RISPARMIO ENERGETICO

 

Detrazione del 50%, 55% o 65% per "riqualificazioni energetiche" su edifici esistenti

 

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

 

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

 

55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;

65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari.

 

La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di:

 

•  acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

•  acquisto e posa in opera di schermature solari;

•  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

•  Per le caldaie a condensazione si può continuare a usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02)

 

65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per:

 

•  l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%);

•  gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

•  l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

 

65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 riguardanti l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

 

70% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

75% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

Le detrazioni del 70 e del 75% per gli interventi sulle parti comuni aumentano se vengono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In particolare, si può usufruire di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di 2 più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

RIFERIMENTI

 

Per avere un quadro di riferimento completo in merito agli interventi ammessi, agli adempimenti necessari per poter fruire delle detrazioni previste, e alle delucidazioni su alcune questioni particolari, si rimanda alla guida sul sito dell'ENEA, Ente per le Nuove tecnologie l’Energia e l’Ambiente e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

 

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta. Infine, dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

BENEFICIARI

 

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società).

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